D.Lgs. n. 33/2013, Art. 5, c. 1, c.2 e ss.mm.ii.
ACCESSO CIVICO “SEMPLICE”
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”).
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione; la richiesta di accesso civico su tali documenti è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
A seguito di richiesta di accesso civico, da presentarsi in forma scritta all’indirizzo PEC del GAL utilizzando l’apposito Modulo predisposto, il RPCT è tenuto a concludere il procedimento entro trenta giorni, procedendo a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
ACCESSO CIVICO “GENERALIZZATO”
L’ accesso civico “generalizzato”, disciplinato dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (modificato ed integrato con il d.lgs n. 97/2016), può essere attivato da chiunque e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico “generalizzato” ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Le istanze di accesso generalizzato vanno compilate mediante il modello sottostante, e vanno presentate al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione, mediante l’utilizzo della casella di posta elettronica indicata nel modulo di richiesta.
L’amministrazione entro 30 giorni, in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti .
Nei casi di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza.
In ogni caso la richiesta verrà istruita ed evasa secondo le modalità e i tempi previsti all’art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 (modificato ed integrato con il d.lgs n. 97/2016).
Il rilascio dei dati o documenti avviene prioritariamente in formato elettronico e residualmente in formato cartaceo; il rilascio dei dati è gratuito, salvo il rimborso del costo per la riproduzione su supporti materiali.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il Direttore del GAL Michele Odenato.
La richiesta di accesso civico va inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata del GAL: gal.pesio@pec.it (indirizzo PEC riportato nuovamente anche nel modulo di richiesta).
Di seguito i moduli di accesso civico (semplice e generalizzato) in formato pdf.
Per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 il GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO non ha ricevuto richieste di accesso civico.
ALLEGATI
Modulo richiesta accesso agli atti Gal GVP
Modulo richiesta accesso civico generalizzato Gal GVP
Modulo richiesta accesso civico semplice Gal GVP
Registro Accesso civico generalizzato GAL GVP aggiornato al 01.03.2024