Graduatorie
Scadenze
31 luglio 2025 alle ore 12:00
Prorogata alle ore 12.00 del 24 ottobre 2025
Allegati
Allegati editabili
Descrizione Bando e Aggiornamenti
- SRD01 Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole
- SRD03 Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole
- SRD13 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
- SRD14 Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali
Finalità
Beneficiari e interventi finanziabili
Possono presentare domanda di sostegno:
- SRD01 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
L’imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD) e/o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) (Decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99 e Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2015 e ss. mm.). - SRD03 Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell’art. 2135 del codice civile con l’esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.
L’imprenditore agricolo, così come già definito in CR01 deve altresì possedere la qualifica di coltivatore diretto (CD). - SRD13 Imprese, singole o associate, che operano nell’ambito delle attività di trasformazione e/o commercializzazione (per processi di trasformazione e commercializzazione si intendono uno o più dei seguenti processi: cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento, commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale) dei prodotti agricoli inseriti nell’Allegato I del Trattato di Funzionamento della UE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Sono escluse, tuttavia, le seguenti tipologie di impresa:
- imprese che effettuano la sola commercializzazione
- imprese in difficoltà
- imprese che hanno un fatturato derivante dalla lavorazione per conto terzi superiore ad una percentuale del 25% del totale complessivamente fatturato (ex ante).
- SRD14 Microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell’Allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.
L’impresa dovrà avere sede legale e/o operativa in area GAL.
Dotazione finanziaria
Contributo
- SRD01
- ulteriore 10% rispetto all’aliquota base per giovani agricoltori;
- ulteriore 10% rispetto all’aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.
- SRD03
- ulteriore 10% rispetto all’aliquota base per giovani agricoltori;
- ulteriore 10% rispetto all’aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.
- SRD13
- SRD14
- ulteriore 10% rispetto all’aliquota base per localizzazione del beneficiario in zona montana.
FAQ
Un Progetto Integrato di Filiera (PIF) è una forma di cooperazione che prevede lo scambio di beni tra diversi soggetti economici per rafforzare la competitività. Un Progetto Integrato di Rete Territoriale (PIRT) è una forma di cooperazione che prevede lo scambio di servizi tra soggetti, con finalità analoghe. È ammessa la realizzazione di progetti che includano lo scambio sia di beni che di servizi.
Il progetto deve essere presentato da un minimo di tre soggetti, di cui almeno due beneficiari diretti. Deve essere formalizzato da un Accordo di filiera/rete scritto, sottoscritto da tutti i partner, che vincoli alla realizzazione degli interventi e abbia una durata minima di 3 anni dalla data di conclusione dell’istruttoria di saldo dell’ultimo intervento. Inoltre, deve essere coordinato da un soggetto capofila.
No, ogni beneficiario presenta la propria domanda di contributo al GAL, indicando gli investimenti che intende fare nella propria azienda e il progetto di filiera/rete a cui intende partecipare. Gli investimenti di ciascun beneficiario dovranno essere funzionali al progetto di filiera/rete che insieme vogliono portare avanti.
Le operazioni devono essere localizzate nell’Area GAL, che include i comuni di Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante. Per gli interventi SRD01 e SRD14, è possibile realizzare interventi anche al di fuori di questi comuni, in zone limitrofe e all’interno della regione, a patto che siano collegati e complementari al progetto principale nel territorio GAL e non superino il 40% del valore degli interventi della singola domanda.
Sì, ad un progetto di filiera o di rete possono partecipare anche altre imprese anche se hanno sede fuori dall’area GAL, ma non potranno richiedere contributi al GAL, configurandosi come partecipanti indiretti.
No, l’Accordo di filiera (di cui si deve seguire la traccia dell’allegato 5 al bando) è una scrittura privata che non richiede registrazione tra i tre (o più) partecipanti in cui sono loro stessi a decidere cosa inserire, a seconda degli obiettivi che vogliono raggiungere.
No, ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda di sostegno.
No, un libero professionista generalmente non è un’impresa e quindi non è iscritto al Registro delle Imprese, perciò non è ammissibile come beneficiario.
Il fascicolo aziendale è un documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate nell’Anagrafe Agricola del Piemonte. Può anche archiviare le domande di sostegno, se stampate e sottoscritte.
Tutti coloro che intendono presentare una domanda di sostegno nell’ambito del bando, come quello multi-intervento SRD01 – SRD03 – SRD13 – SRD14, devono essere iscritti all’Anagrafe Agricola del Piemonte e aver costituito il fascicolo aziendale.
Il fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.
- Le aziende agricole devono rivolgersi a un Centro Autorizzato di Assistenza in Agricoltura (CAA), che si occupa di aprire il fascicolo aziendale e di iscrivere il soggetto all’anagrafe agricola del Piemonte.
- I soggetti diversi dalle aziende agricole possono, in alternativa al CAA, rivolgersi direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte .
La richiesta di iscrizione può essere effettuata tramite due modalità:
- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte” sul portale https://servizi.regione.piemonte.it, accedendo con SPID, CIE, CNS o certificato digitale.
- utilizzando l’apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola), compilata, sottoscritta e inviata via e-mail a servizi.siap@regione.piemonte.it, accompagnata da copia di un documento d’identità valido.
Sì, il fascicolo aziendale deve essere mantenuto costantemente aggiornato. Deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Per presentare una domanda di sostegno, anche in assenza di variazioni, il fascicolo deve essere stato validato a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.
La valutazione è composta da due parti:
Valutazione dell’Accordo di Filiera/Rete: identica per tutti i partecipanti al medesimo progetto, con un peso del 60% sul punteggio totale.
La valutazione prende in esame i 3 documenti comuni a tutti i beneficiari, cioè:
- Allegato 4 “Progetto di filiera/rete”
- Allegato 5 “Accordo di filiera/rete”
- Allegato 6 “Tabella riepilogativa dei partecipanti”
Valutazione della singola domanda di contributo: basata su criteri specifici dell’intervento scelto, con un peso del 40% sul punteggio totale.
Il punteggio complessivo determinerà la posizione in una graduatoria specifica per ogni intervento (SRD01, SRD03, SRD13, SRD14).
Per essere ammissibile al finanziamento, la domanda deve ottenere un punteggio minimo di almeno 30 punti. Il punteggio massimo è di 100 punti.
Per mantenere l’ammissibilità, il progetto deve continuare a rispettare le sue finalità originali, mantenere un minimo di tre soggetti (di cui almeno due beneficiari diretti) e almeno due fasi di filiera/rete. Se le condizioni non sono più rispettate, tutti i partecipanti perdono il diritto al contributo, a meno che non venga inserito un nuovo soggetto con caratteristiche analoghe entro 30 giorni dalla comunicazione della rinuncia.
Si, per accedere agli aiuti, almeno il 51% della materia prima trasformata deve essere di provenienza aziendale e deve ricadere all’interno dell’Allegato I del TFUE.
L’intervento sostiene investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE.
Quindi, se:
- l’output della lavorazione/trasformazione è compreso nell’Allegato I al TFUE l’aliquota di sostegno sarà del 40%;
- l’output della lavorazione/trasformazione non è compreso nell’Allegato I al TFUE l’aliquota scenderà al 20%.
N.B.
Almeno il 66% della materia prima trasformata e commercializzata deve essere di provenienza extra-aziendale.
Inoltre, il fatturato derivante dalla lavorazione conto terzi non deve superare il 25% del totale complessivamente fatturato (ex-ante).
Si, questo tipo di investimento ed eventuali campagne promozionali sul web rientrano nella voce “consulenze specialistiche e spese generali e tecniche, ammesse fino ad un massimo del 12%, calcolato sull’importo dell’investimento materiale ammesso”.
Sono gli impegni essenziali, il cui mancato rispetto porta alla decadenza e revoca totale del sostegno, con restituzione delle somme percepite. Questi includono:
- Avviare le operazioni e sostenere le spese solo dopo la presentazione della domanda di sostegno e/o l’ammissione (con alcune eccezioni per spese preparatorie).
- Realizzare l’operazione in conformità all’atto di concessione del GAL.
- Consentire i sopralluoghi da parte dei controllori.
- Mantenere la stabilità degli investimenti finanziati per 5 anni dalla data di conclusione dell’istruttoria del pagamento del saldo.
- Concludere gli interventi come previsto dall’ammissione a sostegno.
Gli impegni accessori comportano una decadenza parziale del sostegno e l’eventuale restituzione delle somme. Includono:
- Rendicontare le operazioni concluse con la presentazione della domanda di saldo entro il termine stabilito (salvo proroghe).
- Informare e comunicare sul sostegno concesso come da bando.
- Comunicare l’eventuale cessione a terzi della gestione dei beni interessati dal sostegno per 5 anni dal saldo.
- Presentare la domanda di Variante in caso di nuove voci di spesa o variazioni del tipo di intervento.
- Presentare la domanda di proroga nei termini stabiliti.
- Fornire documentazione fotografica della realizzazione dell’intervento. Le riduzioni del sostegno possono variare dal 3% al 10% a seconda della gravità dell’infrazione.
Opere Edilizie
Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), è necessario presentare progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da disegni, relazione tecnica descrittiva e un computo metrico analitico (estimativo per la domanda di candidatura e consuntivo per la domanda di saldo). Questo computo metrico deve essere redatto basandosi sul Prezzario Regione Piemonte 2025.
Acquisto di Macchine e Attrezzature
SRD01
- Se le macchine e le attrezzature sono presenti nel software SDPM (Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di Riferimento per macchine e attrezzature agricole), il calcolo del prezzo massimo deve essere elaborato tramite tale software, e il documento PDF generato deve essere allegato alla domanda di sostegno.
- Se le macchine e le attrezzature non sono presenti nel software SDPM, è richiesta la presentazione di tre preventivi di fornitori diversi. Queste offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso contrario, la loro tracciabilità deve essere dimostrata allegando comunicazioni telematiche (e-mail, PEC, fax) che attestino mittente e data.
SRD03-SRD13-SRD14
- Gli interventi saranno valutati facendo riferimento al vigente Prezzario della Regione Piemonte anno 2025 https://www.servizi.piemonte.it/srv/prezzario/prezzario-2025.shtml.
- Se le macchine e le attrezzature non sono presenti nel Prezzario della Regione Piemonte, è richiesta la presentazione di tre preventivi di fornitori diversi. Queste offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. I preventivi devono essere intestati al beneficiario, datati e sottoscritti dal fornitore; in caso contrario, la loro tracciabilità deve essere dimostrata allegando comunicazioni telematiche (e-mail, PEC, fax) che attestino mittente e data.
Nel caso in cui non sia possibile reperire tre offerte comparabili per beni e attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi, è necessario presentare l’Allegato 16 “Dichiarazione impossibilità di individuare fornitori concorrenti per l’acquisto di macchinari e/o attrezzature non a prezziario”, illustrando i motivi dell’unicità del preventivo proposto.
Sì, è possibile richiedere un anticipo pari al 50% dell’importo del premio concesso, previa accensione di un’idonea garanzia fideiussoria pari al 100% dell’importo richiesto. La richiesta deve avvenire dopo l’ammissione al sostegno e prima di domande di acconto o saldo, e solo se le attività sono iniziate.
Si può presentare al massimo una domanda di acconto, a condizione che la somma tra anticipo (se richiesto) e acconto non superi l’80% del sostegno concesso. Le spese rendicontate devono essere state effettivamente sostenute al momento della trasmissione della domanda.
Per le domande di acconto e saldo sono richiesti, tra l’altro: una relazione sullo stato di avanzamento/finale del progetto, copie dei documenti di spesa, prova della tracciabilità dei pagamenti (effettuati solo dal beneficiario), e documentazione comprovante la regolarità autorizzativa per eventuali opere edili.
Sì, è possibile apportare modifiche (varianti, adattamenti tecnici, adattamenti tecnico-economici). Tuttavia, queste non devono mai comportare un aumento del sostegno concesso e non devono alterare gli obiettivi o i criteri che hanno permesso l’ammissione al finanziamento.
Le varianti sono modifiche sostanziali (es. cambio di localizzazione, acquisizione di nuove autorizzazioni, introduzione di nuove opere non previste, compensazioni di spese superiori al 15%) e richiedono una preventiva autorizzazione da parte del GAL, tramite apposita domanda. Si può presentare al massimo una richiesta di variante.
Gli adattamenti tecnici/tecnico-economici sono modifiche non sostanziali (es. variazioni progettuali che non richiedono nuove autorizzazioni, modifiche tecniche minori entro il 15% della spesa, cambi di fornitore, modifica di attrezzature con caratteristiche similari). Questi non necessitano di preventiva autorizzazione, ma devono essere adeguatamente motivati e documentati nella relazione finale.
Sì, il beneficiario può richiedere un massimo di due proroghe, ciascuna per un periodo massimo di 180 giorni, a partire dalla data successiva al termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Le proroghe sono concesse solo per motivazioni oggettive non imputabili al beneficiario e se non compromettono gli obiettivi di pagamento della programmazione. La richiesta deve essere presentata al GAL almeno 10 giorni prima della scadenza originale.
Le dichiarazioni hanno valore di autocertificazione. La non veridicità comporta la decadenza dai benefici e il recupero delle somme percepite, oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria e un divieto di accesso a nuovi contributi per 2 anni.
Il paragrafo “Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento” – prevede due differenti casistiche in merito alla possibilità di un doppio finanziamento, a seconda che l’altro aiuto derivi da strumenti finanziari dell’Unione europea oppure da strumenti nazionali, ovvero:
- Il bando del GAL, che utilizza risorse del Fondo FEASR, non può mai finanziare una voce di spesa già sostenuta con altri strumenti dell’Unione Europea.
- Il bando del GAL può finanziare un intervento che verrà anche sostenuto attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali), purché l’importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non superi l’intensità massima di sostegno o l’importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.
Le aliquote massime di aiuto previste dalle misure/interventi del CSR sono riportate nel Reg. (UE) 2115/2021 e comunque l’importo finanziato dovrà essere sempre nel limite massimo del costo totale dell’investimento oggetto dell’agevolazione.
In base alle disposizioni del titolo III del Reg. (UE) 2115/2021 riferito agli interventi del CSR si evidenzia come all’art. 73 “Investimenti” par. 4 sia riportato: “gli Stati membri limitano il sostegno a una o più aliquote non superiori al 65 % dei costi ammissibili”.
Gli investimenti finanziati con il presente Bando non ricadono nelle possibili casistiche di aumento delle aliquote di sostegno.
A differenza di un’unica aliquota standard, il presente Bando prevede massimali di spesa e aliquote di sostegno differenti a seconda dell’intervento scelto:
- Intervento SRD01 (Investimenti produttivi agricoli): Spesa massima ammissibile di € 50.000,00. L’aliquota di sostegno base è del 40%, con possibili maggiorazioni fino a un potenziale 60%.
- Intervento SRD03 (Diversificazione attività non agricole – es. Agriturismo): Spesa massima ammissibile di € 60.000,00. L’aliquota base è del 40%, con possibili maggiorazioni fino a un potenziale 60%.
- Intervento SRD13 (Trasformazione/commercializzazione prodotti agricoli): Spesa massima ammissibile di € 60.000,00. L’aliquota è del 40% (limitata al 10% per le medie imprese e al 20% per le piccole imprese nel caso di prodotti finali non compresi nell’Allegato I del TFUE).
- Intervento SRD14 (Investimenti produttivi non agricoli): Spesa massima ammissibile di € 80.000,00. L’aliquota base è del 40%, con possibile maggiorazione del 10% per localizzazione in zona montana (fino a un potenziale 50%).
Assumendo come limite massimo stabilito dal Reg. (UE) 2115/2021 il 65% dei costi ammissibili, il Beneficiario potrà ottenere, in aggiunta al contributo del GAL, un’ulteriore quota di sostegni nazionali fino al raggiungimento di tale tetto massimo sull’investimento ammesso.
Nel caso di domande di investimento che superano il limite di spesa massima ammissibile prevista da Bando, il beneficiario può usufruire di altri incentivi fino al raggiungimento del limite di contributo fissato nel Reg. 2115.
Esempio pratico (basato sull’Intervento SRD14)
A fronte di un investimento totale fatturato di € 90.000,00, ipotizzando di avere diritto a un’aliquota GAL del 50% (40% base + 10% zona montana) e un limite massimo cumulabile fissato al 65%, il beneficiario potrà richiedere i seguenti contributi:
- sulla spesa ammessa dal GAL: € 80.000,00 (Massimale di spesa SRD14) x 50% (tasso di sostegno GAL) = € 40.000,00 (Contributo Bando GAL)
- integrazione sulla spesa ammessa: € 80.000,00 (Massimale di spesa) x 15% (differenza tra tetto max 65% e 50% GAL) = € 12.000,00 (Contributo con altri incentivi nazionali)
- sulla spesa eccedente il massimale GAL: € 10.000,00 (Spesa fuori massimale: 90.000 – 80.000) x 65% = € 6.500,00 (Contributo con altri incentivi nazionali)
Il controllo sulla cumulabilità degli aiuti verrà effettuato a saldo (sulla base della dichiarazione che il Beneficiario dovrà fornire su crediti e detrazioni di imposta, come da modello Arpea reperibile al link di seguito riportato), facendo riferimento alle “Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti” ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate alla pagina https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/istruzioni-operative-feasrnonsigc02-procedure-verifica-cumulo-aiuti-rev1.
Gli uffici del GAL sono a disposizione nei consueti orari per informazioni e chiarimenti

